Condizioni commerciali generali

1. Generalità

1.1 Tutte le operazioni sono soggette alle condizioni di vendita, spedizione e pagamento che seguono, valide anche se, nelle operazioni successive, non viene fatto esplicito riferimento alle stesse. Le condizioni suddette hanno la priorità su quelle prese come riferimento dal cliente.

1.2 Le presenti condizioni di vendita, spedizione e pagamento valgono in via esclusiva. Condizioni del partner commerciale contrarie o divergenti da queste, in particolare, le condizioni di acquisto, non saranno riconosciute da PRO ACTIV a meno che PRO ACTIV non abbia acconsentito espressamente per iscritto alla loro validità. Le condizioni di PRO ACTIV valgono anche quando PRO ACTIV, a conoscenza di condizioni contrarie o divergenti del partner commerciale, esegue la spedizione allo stesso senza riserve.

2. Ordini, volume d'ordine minimo

2.1 Le nostre offerte sono senza impegno.

2.2 Gli ordini si considerano accettati soltanto dopo emissione di nostra conferma d'ordine scritta o fattura.

2.3 Le richieste di modifica dopo il conferimento di un ordine sono considerate ordini aggiuntivi, che non siamo tenuti ad accettare. In caso di accettazione, queste richieste di modifica devono essere pagate a parte in base alla conferma d'ordine da noi emessa.

2.4 Il volume d'ordine minimo per ordini singoli è pari a 25,00 € netti. Nel caso di pezzi di ricambio che, nel valore dell'ordine sono inferiori a 25,00 € netti, imputeremo una commissione di gestione separata di 5,00 €.

3. Accordo sul prezzo

3.1 PRO ACTIV resta vincolata agli accordi relativi ai prezzi per 3 mesi dalla stipula del contratto se la spedizione deve essere eseguita in questo lasso di tempo. Altrimenti, PRO ACTIV si riserva di richiedere un supplemento sui prezzi pattuiti se e nella misura in cui, dopo la stipula del contratto, ci sono stati aumenti salariali, del costo del trasporto e delle imposte così come dei prezzi presso i fornitori.

3.2 In assenza di accordi particolari, i prezzi si intendono franco fabbrica escluso l'imballaggio e il carico presso lo stabilimento. Ai prezzi si deve aggiungere l'IVA nell'aliquota di legge in vigore al momento della stipula del contratto o della spedizione, se questa avviene in un tempo superiore a 3 mesi dalla la stipula del contratto.

4. Spedizione

4.1 In caso di spedizione, il rischio, incluso quello del sequestro, passa allo spedizioniere o al trasportatore al momento della consegna della merce. Ciò si applica anche se vengono eseguite spedizioni parziali o PRO ACTIV si è accollata i costi della spedizione o la consegna.

4.2 Se si verificano ritardi nella spedizione a causa di circostanze di cui il partner commerciale deve rendere conto, il rischio passa a tale soggetto dal giorno in cui la merce è pronta per essere spedita.

4.3 In assenza di particolari istruzioni del partner commerciale, la scelta della modalità e del mezzo di trasporto ricade su PRO ACTIV secondo scienza e coscienza, senza alcuna responsabilità per un trasporto più economico o più veloce.

5. Prezzi e Pagamento

5.1 Se non diversamente concordato in forma testuale, i nostri prezzi si intendono franco fabbrica, esclusi imballaggio e trasporto e maggiorati dell'imposta sul valore aggiunto secondo l'aliquota applicabile. I costi di imballaggio e trasporto saranno fatturati separatamente.

5.2 Il pagamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato esclusivamente sul conto indicato in fattura. La deduzione di uno sconto è ammessa solo previo accordo scritto.

5.3 Se non diversamente concordato, il prezzo di acquisto deve essere pagato entro 10 giorni dalla consegna. Gli interessi di mora saranno addebitati a un tasso dell'8% superiore al rispettivo tasso di base p.a.. Ci riserviamo il diritto di richiedere danni maggiori in caso di inadempienza.

5.4 A meno che non sia stato stipulato un accordo di prezzo fisso, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ragionevoli ai prezzi a causa di variazioni dei costi salariali, dei materiali e della distribuzione per le consegne che avvengono 3 mesi o più dopo la conclusione del contratto.

5.5 L'Acquirente è in mora con un sollecito dopo la scadenza, ma non oltre 30 giorni dalla scadenza e dal ricevimento della fattura. Siamo autorizzati ad addebitare 5,00 EUR per ogni sollecito. Se l'acquirente è in ritardo nel pagamento di una fattura, tutti i nostri crediti nei confronti dell'acquirente derivanti dal rapporto commerciale diventano immediatamente esigibili. Saremo obbligati a effettuare ulteriori consegne solo dietro pagamento anticipato.

6. Compensazione e diritto di ritenzione

6.1 Soltanto crediti incontestati o accertati legalmente danno diritto all'acquirente a compensazioni o a trattenere la merce. L'esclusione del diritto di ritenzione non si applica quando la contropretesa si basa sullo stesso rapporto contrattuale.

6.2 Se il partner commerciale è un commerciante, non ha diritto né alla difesa del mancato adempimento del contratto ai sensi dell'art. 320 del codice civile tedesco né alla ritenzione ai sensi dell'art. 273 del codice civile tedesco per eventuali contropretese.

7. Termine di consegna

7.1 I termini di consegna indicati non sono vincolanti. Il superamento di detti termini non autorizza il partner commerciale a recedere dal contratto. Se PRO ACTIV non esegue la prestazione alla scadenza, l'acquirente può recedere dal contratto se PRO ACTIV non provvede alla fornitura entro un termine supplementare adeguato stabilito dopo la scadenza.

7.2 PRO ACTIV è autorizzata ad eseguire prestazioni parziali e a fatturarle separatamente.

7.3 Gli ordini a chiamata devono essere ritirati entro 6 mesi dalla stipula del contratto senza un'esortazione al ritiro o la messa in mora da parte di PRO ACTIV. Se questo termine viene superato, PRO ACTIV è autorizzata, a sua discrezione, a fatturare la merce o a richiedere il risarcimento danni per mancato adempimento.

7.4 Se l'acquirente dichiara di non ritirare la merce acquistata o lascia passare infruttuosamente un termine supplementare concessogli per il ritiro, PRO ACTIV può recedere dal contratto e/o richiedere il risarcimento danni.

7.5 A titolo di risarcimento danni PRO ACTIV può richiedere il 25% del prezzo d'acquisto senza detrazioni. Resta riservato all'acquirente l'onere di dimostrare che tale situazione non ci ha causato alcun danno o un danno in misura notevolmente inferiore alla somma a forfait prestabilita. PRO ACTIV può far rivendicare un danno di entità maggiore.

8. Riserva di proprietà

8.1 PRO ACTIV mantiene la proprietà della merce fornita fino al ricevimento di tutti i pagamenti previsti dal contratto.

8.2 Se il partner commerciale è un imprenditore, per la riserva di proprietà si applicano inoltre le clausole 8.3 - 8.9 che seguono.

8.3 Se il partner commerciale è un commerciante, PRO ACTIV si riserva la proprietà della merce fornita fino al pagamento di tutti i crediti scaturenti dal rapporto d'affari.

8.4 Il cliente è autorizzato a disporre della merce soggetta a riserva di proprietà nel regolare svolgimento della propria attività se tra lui e il suo cliente non è stata pattuita l'esclusione della cessione dei crediti risultanti dalla fornitura.

8.5 La riserva di proprietà si estende anche ai prodotti risultanti dalla lavorazione, commistione o unione della merce di PRO ACTIV per il loro intero valore, dove PRO ACTIV risulta produttore. Se, con una lavorazione, commistione o unione con merce di terzi, sussiste la riserva di proprietà sulla merce, PRO ACTIV ne acquisisce la comproprietà in proporzione ai valori legali di questi prodotti lavorati.

8.6 Il partner commerciale cede fin da ora a PRO ACTIV a titolo di garanzia i crediti verso terzi risultanti dalla rivendita in toto ovvero per l'ammontare della nostra eventuale quota di comproprietà (punto 8.4). Il partner commerciale è autorizzato a riscuoterli per nostro conto fino a revoca o sospensione dei suoi pagamenti a nostro favore. Inoltre il partner commerciale non è autorizzato a cedere tali crediti allo scopo della riscossione tramite servizio di factoring a meno che contemporaneamente non venga stabilito l'obbligo dell'azienda di factoring di eseguire direttamente a PRO ACTIV la controprestazione per un importo pari all'ammontare della quota del suo credito fintanto che PRO ACTIV vanta crediti nei confronti del partner commerciale.

8.7 Il partner commerciale si impegna a non gravare la merce oggetto della riserva di proprietà né con diritti di terzi né a cederla a terzi a titolo di garanzia prima del completo soddisfacimento di tutti i crediti vantati da PRO ACTIV. Si impegna inoltre ad informare immediatamente PRO ACTIV se la merce viene pignorata a favore di terzi o se sulla stessa vengono fatti valere altri diritti. Il partner commerciale deve fornire a PRO ACTIV le informazioni necessarie a tutelare i diritti dell'azienda e ad affidare la sua documentazione a persone di fiducia. Tutte le spese di intervento sono a carico del cliente.

8.8 Su richiesta, il partner commerciale è tenuto a comunicare gli indirizzi dei suoi acquirenti e l'ammontare dei crediti presentando copia delle fatture. PRO ACTIV è autorizzata a rivelare la cessione all'acquirente.

8.9 Se il valore delle garanzie supera di oltre il 20% il valore dei crediti da garantire, PRO ACTIV è tenuta, su richiesta, a svincolare, a propria scelta, le garanzie per un importo pari al valore eccedente.

9. Responsabilità e responsabilità per difetti

9.1 In presenza di un difetto di cui PRO ACTIV è responsabile, l'acquirente può esigere in primo luogo soltanto l'adempimento successivo, cioè, a sua discrezione, l'eliminazione del difetto (riparazione) o la consegna di un prodotto privo di difetti (fornitura sostitutiva). PRO ACTIV ha la facoltà di non accettare la forma di adempimento successivo scelta dall'acquirente se ciò per lei è possibile soltanto con costi sproporzionati, in particolare, in base al valore della merce priva di difetti, all'importanza del difetto e/o alla domanda se sia possibile ricorrere all'altra forma di adempimento successivo senza che l'acquirente incorra in svantaggi di notevole entità. In questo caso, l'acquirente è limitato ad accettare l'altra forma di richiesta di adempimento successivo. Anche per questa forma di adempimento successivo PRO ACTIV può sollevare l'eccezione di costi sproporzionati.

9.2 Se l'acquirente denuncia un difetto a PRO ACTIV e in tale denuncia non esercita il proprio diritto di scelta riguardo alla forma di adempimento successivo, PRO ACTIV è autorizzata a concedere all'acquirente un termine adeguato per esercitare il proprio diritto di scelta, decorso il quale infruttuosamente, la forma di adempimento successivo verrà scelta da PRO ACTIV stessa. In caso di mancato adempimento successivo, l’acquirente ha sempre il diritto, a sua scelta, di recedere dal contratto o richiedere una riduzione del prezzo d’acquisto. Rimane invariato il diritto dell’acquirente di richiedere il risarcimento dei danni, in base alle condizioni esposte al punto 10.

9.3 Per la loro validità, le segnalazioni e i reclami per merce difettosa richiedono la forma scritta.

9.4 La nostra garanzia legale di PRO ACTIV è esclusa se non vengono indicati difetti evidenti entro 14 giorni dal ricevimento della merce. Lo stesso si applica se, in caso di fornitura ad un imprenditore, quest'ultimo non denuncia in forma scritta entro 2 settimane dal ricevimento della merce i difetti riscontrabili nel corso di una doverosa ispezione.

9.5 In caso di violazione di un obbligo di prestazione principale da parte di PRO ACTIV per lieve negligenza, la responsabilità di PRO ACTIV è limitata ai danni prevedibili tipici del contratto. In tal caso, la responsabilità di PRO ACTIV è limitata in via supplementare a metà dell'importo dell'ordine, IVA esclusa.

9.6 La nostra responsabilità è limitata a quanto previsto dalle disposizioni di legge, nella misura in cui il cliente presenta richiesta di risarcimento danni per dolo o colpa grave, compresi dolo o colpa grave dei nostri rappresentanti o agenti. Se non ci viene imputata alcuna violazione dolosa del contratto, la responsabilità per il risarcimento danni è limitata ai danni prevedibili che si verificano tipicamente.

9.7 La nostra responsabilità è limitata a quanto previsto dalle disposizioni di legge, nella misura in cui violiamo colpevolmente un obbligo contrattuale fondamentale; tuttavia, anche in questo caso, la responsabilità per il risarcimento danni è limitata ai danni prevedibili che si verificano tipicamente. Un obbligo contrattuale fondamentale sussiste se la violazione dell’obbligo si riferisce a un obbligo, sul cui adempimento il cliente ha fatto e poteva fare affidamento.

9.8 Nel caso della violazione di un obbligo secondario di cui PRO ACTIV non è responsabile, è escluso il diritto del cliente di recedere dal contratto. Ciò non si applica nel caso di violazioni di obblighi secondari che consistono nella fornitura di merce di nuova produzione priva di difetti. La responsabilità è esclusa in caso di violazione di un obbligo secondario da parte di CTIV dovuto a negligenza lieve. La clausola non si applica se tale violazione dell’obbligo si riferisce al corretto adempimento di obblighi, il cui corretto adempimento consente a priori l’esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale ha fatto e poteva fare affidamento.

9.9 Rimane invariata la responsabilità per violazione colposa che arrechi offesa alla vita, all’integrità fisica o alla salute; la clausola si applica anche alla responsabilità obbligatoria ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti.

9.10 La responsabilità è esclusa se non diversamente stabilito sopra.

9.11 Le seguenti disposizioni non inficiano la garanzia commerciale che eventualmente PRO ACTIV fornisce al primo utilizzatore dell’attrezzatura per la riabilitazione.

10. Responsabilità complessiva

10.1 È esclusa un’ulteriore responsabilità per risarcimento danni oltre quanto previsto al punto 9, indipendentemente dalla natura giuridica del diritto vantato. La clausola si applica in particolare alle richieste di risarcimento danni derivanti da colpa alla stipula del contratto, a causa di altre violazioni di obblighi o di richieste - basate su fatto illecito - di risarcimento danni materiali ai sensi dell’art. 823 del codice civile tedesco.

10.2 La limitazione di cui al punto 10.1. è valida anche se il cliente, anziché far valere il diritto al risarcimento del danno, sostitutivo della prestazione, esige il rimborso delle spese inutilmente sostenute.

10.3 Se è esclusa o limitata la responsabilità per il risarcimento danni nei nostri confronti, ciò si applica anche in relazione alla responsabilità personale per il risarcimento danni dei nostri dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e agenti.

11. Responsabilità in caso di modifiche costruttive

11.1 Per realizzazioni su misura valgono norme di legge più rigorose. Le modifiche costruttive agli articoli PRO ACTIV da parte o per conto del partner commerciale sono consentite soltanto se vengono rispettati i requisiti in materia di sicurezza e PRO ACTIV vi ha acconsentito per iscritto. Per l'ottenimento di tale consenso, è necessario fornire a PRO ACTIV, oltre al disegno progettuale, un modello modificato. Se il consenso non viene rispettato e terzi, a causa delle modifiche, subiscono dei danni di cui PRO ACTIV è responsabile, il partner commerciale è tenuto a esonerare PRO ACTIV da tutte le rivendicazioni di terzi.

12. Utilizzo di parti originali

12.1 Soltanto l'utilizzo di parti originali PRO ACTIV garantisce il funzionamento sicuro e corretto dei nostri prodotti. Possiamo offrire la garanzia sui nostri prodotti soltanto se tali parti originali sono installate o modificate correttamente. Non forniamo alcuna garanzia se vengono installate parti non originali né siamo responsabili secondo la legge sulla responsabilità per danno da prodotti.

13. Resi di merce

13.1 Il reso di prodotti finiti o di parti degli stessi è escluso se il partner commerciale non ha il diritto di recedere dal contratto.

13.2 Se PRO ACTIV in casi singoli, in particolare, per ragioni terapeutiche, mutate esigenze o casi di decesso, prende una decisione diversa, si applica quanto segue:
a) per parti non usate, come nuove, la cui fornitura è avvenuta non oltre un mese prima, viene rimborsato il 90% del prezzo della fornitura;
b) in caso di ritiro della merce entro 3 mesi dalla data di consegna, il 70% del prezzo della fornitura.

13.3 Sono esclusi dal reso realizzazioni su misura e articoli con un prezzo di vendita inferiore a 50,00 €. Forniture vecchie, anche se rimaste inutilizzate come merce, non possono essere oggetto di reso. A dimostrazione della data della fornitura vale una copia della bolla di consegna o della fattura.

14. Luogo di adempimento/Foro competente

14.1 Il luogo di adempimento è 72359 Dotternhausen e il foro competente è il tribunale competente per 72359 Dotternhausen se il partner commerciale è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un organismo speciale di diritto pubblico con patrimonio autonomo. Per il resto, il foro competente per le cause legali nei confronti del partner commerciale è 72359 Dotternhausen se il partner commerciale dopo la stipula del contratto ha trasferito la propria residenza o il luogo di dimora abituale all'estero o, al momento della presentazione della causa, la sua residenza o il suo luogo di dimora abituale è sconosciuto.

14.2 Si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania ad esclusione della Convenzione uniforme delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci.